Pordenone: risolto per inadempimento il contratto di multiproprietà. Risarcimento per il consumatore gabbato.

Pordenone: risolto per inadempimento il contratto di multiproprietà. Risarcimento per il consumatore gabbato.

Avv. Chiara Parzianello Riparazione dei torti, Risarcimento danni

Pordenone: un cliente di un’agenzia viaggi locale decideva, nei primi anni 2000, di acquistare una settimana in multiproprietà di un appartamento situato nelle coste sud-orientali dell’isola di Lanzarote (Isole Canarie).

Resosi conto di non poter usufruire come avrebbe voluto della settimana annua di vacanza presso la multiproprietà, il privato decideva nel 2006 di alienarla e l’agenzia viaggi gli proponeva uno scambio, apparentemente vantaggioso: si rendeva disponibile, con accordo scritto, ad acquistare la settimana in multiproprietà ad un prezzo pattuito di € 10.329,14, denaro che però non veniva corrisposto materialmente al malcapitato cliente, ma che veniva da quest’ultimo utilizzato, con il versamento di ulteriori 4.000,00 euro per l’acquisto -naturalmente proposto dall’agenzia- di altro pacchetto vacanze, comprendente 50 settimane di vacanza da usufruire nei successivi 15 anni.

La società si faceva altresì rilasciare da quest’ultimo una procura notarile per perfezionare in terra spagnola la vendita suddetta, salvo poi non adoperarsi più in alcun modo per formalizzare il trasferimento pattuito.

Così, per nove lunghi anni, il consumatore si è ritrovato ad essere, al contempo, proprietario della settimana in multiproprietà di cui invece aveva inteso liberarsi, e vincolato ad un patto che prevedeva proprio l’auspicata cessione, ma che la promissaria acquirente, nei fatti, aveva dimostrato di non voler onorare, riuscendo anzi ad intascare ulteriori 4.000,00 euro per un pacchetto vacanze “fantasma”.

Multiproprietà Pordenone Messaggero 26 marzo 2015_2Proprio al fine di porre termine alla citata situazione, l’attore conveniva dunque in giudizio innanzi al Tribunale di Pordenone  l’agenzia coinvolta per sentirla condannare all’adempimento dell’accordo sottoscritto
nel 2006; la contumacia della convenuta, tuttavia, determinava il consumatore a mutare la domanda inizialmente proposta chiedendo all’adito Tribunale, ai sensi dell’art. 1453, comma II, Cod. civ., di pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Il Giudice ha accolto ora, in sentenza, la richiesta attorea e condannato la convenuta al risarcimento del danno nella misura determinata dalla clausola penale contenuta nel patto, per € 4.131,66 (pari al 40% del valore dell’affare), nonché al rimborso delle spese legali.

Leggi QUI il contributo dell’Avv. Chiara Parzianello pubblicato sulla rivista Persona e Danno unitamente alla sentenza del Tribunale di Pordenone.

 

 


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