Treviso: Vessatorie le clausole dell’infortunistica, parola dell’Autorità Garante

Treviso: Vessatorie le clausole dell’infortunistica, parola dell’Autorità Garante

Avv. Nicola Todeschini Malasanità

La società d’infortunistica di Treviso che utilizzava contratti contenenti clausole vessatorie è stata pizzicata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato disponendo che il provvedimento sia pubblicato, a sue spese, affinché i consumatori siano informati di quanto deciso.

 

La storia

Vengono segnalate le clausole utilizzate di una società d’infortunistica di Treviso sollevando la loro vessatorietà per la violazione degli arti.li 33 e 34 del codice del Consumo ed utilizzate per conferire alla società l’incarico di patrocinare richieste di risarcimento danni da “Malasanità”.

In particolare quelle che stabilivano le “Obbligazioni tra le parti” stabilendo che addirittura il cliente si impegnasse a versare il 30% più IVA sulle “somme complessivamente ottenute” ed inoltre a rimborsare costi e spese anticipate dalla società oltre a quanto riconosciuto dalla controparte a titolo di onorari (solitamente, perché si sappia, circa il 15%) all’eventuale legale nominato.

Insomma, grazie a questa clausola si sarebbe spartiti non meno del 45% del totale risarcito nell’ipotesi di vittoria di spese !

Ma il contratto prendeva anche, e qui viene il peggio, che in caso di “revoca dell’incarico” il cliente della società d’infortunistica avrebbe dovuto corrispondere alla società tutte le spese sostenute ed anticipate, oltre agli interessi, nonché, ascoltate bene, una somma sino al 30% del compenso sopra indicato calcolato però sulla somma solo pretesa (e non quindi ottenuta) dalla società d’infortunistica oltre anche ad una somma pari a euro 400,00 più IVA per l’attività di disamina e fascicolazione della pratica.

Per non farsi mancare nulla detto contratto prevedeva anche che in ipotesi di controversie non valesse il foro del consumatore, ma solo il foro di Treviso.

 

Il provvedimento dell’Autorità Garante

Interessata del caso l’Autorità Garante accerta la vessatorietà della clausole, sia sottolineando la loro abusività per la violazione del principio che impone chiarezza e comprensibilità perché al cliente non è consentito di comprendere in modo chiaro e comprensibile il corrispettivo effettivamente dovuto così da potersi consapevolmente orientare, derivandone la violazione degli art. 34, II c., e 35 del Codice del Consumo.

La clausola volta invece a rendere, abusivamente, assai arduo revocare l’incarico alla società d’infortunistica, delegandole di fatto il potere di alzare in modo abusivo il quantum da richiedere è dichiarata vessatoria ex art. 33, I e II c., e 35, I c.

Il dettaglio del provvedimento può essere consultato anche QUI.

 

Cosa fare se avete firmato un contratto simile ?

Ricordate che le clausole vessatorie sono come “non scritte” e quindi non possono essere utilizzate da chi le abbia predisposte per pretendere le conseguenze, abusive, che vi sono ricollegate.

Insomma: non pagate se il pagamento è richiesto sulla base di tali clausole ed anzi provvedete, con una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare copia del contratto all’Autorità Garante per chiedere che intervenga.

Clausole del genere, purtroppo, nella pratica ne ha viste molte, già il Tribunale di Vicenza se ne occupò, quindi quello di Venezia, e molti altri, un’altra società d’infortunistica fu sanzionata dalla stessa Autorità, e per “raddrizzare” il mercato, anche in favore di chi rispetti le regole, è necessario non stare zitti ma reagire, ricordatelo!

Se vuoi approfondire ascolta in soli 3 minuti l’intervista di Radio Padova su alcune condotte altrettanto abusive, avevo già sostenuto che simili clausole fossero abusive in passato:

Ulteriori approfondimenti:

Radio Padova ha chiesto all’Avv. Nicola Todeschini di commentare la domanda di un ascoltatore, che chiede come difendersi in questi casi, ecco la risposta, bravissima, in tre minuti:


Condividi

Commenta l'articolo

La tua e-mail non sarà pubblicata.

Puoi usare i seguenti tag e attributi HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>