Responsabilità medica, intervista a Gelli e Fucci, ecco come si fanno le riforme.

Responsabilità medica, intervista a Gelli e Fucci, ecco come si fanno le riforme.

Avv. Nicola Todeschini Malasanità

Circola un intervista a doppio protagonista, sul web (curata da Affari Italiani), che offre una sintesi della premura, e competenza, con la quale nel nostro paese si fanno le riforme. A margine di un convegno sulla responsabilità medica, l’on Gelli, al quale si deve insieme al sen. Bianco la recente novella, spiega in modo cristallino il significato della riforma:

“l’operatore sanitario – negli ultimi tempi – è diventato un bancomat anche di fronte a presunte colpevolezze’, ha dichiarato ad AFFARI durante un partecipato incontro organizzato a Bari dall’Azienda Policlinico dov’era presente anche l’on.Gelli.

federico gelli on. Federico Gelli
 La riforma introduce un nuovo diritto – ha spiegato Gelli – che si basa sulla sicurezza delle cure che diventa parte integrante del diritto alla salute (art.32 della Costituzione). Oltre a  tutelare il rischio professionale in sanità. Il sistema di protezione previsto dalla legge si basa sulle politiche di prevenzione, risk-management, trasparenza dei dati, documentazione sanitaria, coperture assicurative. Elementi essenziali per garantire al professionista un approccio al lavoro più sereno grazie al cambiamento del percorso formativo e   alla modifica dei codici penale e civile. 

Cosa significa?

Sul piano penale si giudicherà la colpa sanitaria in base all’assetto giurisprudenziale europeo. Sul piano civile si costruirà un meccanismo a doppio binario funzionante a partire dai pronunciamenti del tribunale di Milano. Vale a dire che il paziente che ha ricevuto un danno dal sistema sanitario potrà rivolgersi direttamente all’azienda ospedaliera ed essere risarcito in tempi rapidi e certi in base ai procedimenti stragiudiziali, due in particolare, che vertono: il primo è l’azione diretta sulla compagnia di assicurazione, il secondo è la conciliazione obbligatoria attraverso l’accertamento del danno. Mi spiego: il medico potrà essere chiamato in causa anche se l’azienda dovesse risarcire il paziente a rendere conto del proprio operato. La struttura valuterà la responsabilità del professionista e dinanzi ad un errore accertato per colpa grave potrà fare un’azione di rivalsa e fare la segnalazione alla Corte dei Conti per recuperare quota parte del danno che il professionista ha eventualmente commesso.

Cominciamo dal bancomat: l’operatore sanitario, secondo Gelli, sarebbe “diventato un bancomat anche dinanzi a presunte colpevolezze“, una sintesi perfetta del desiderio, della politica, di attirare consensi rimestando nel torbido. Al medico impaurito non c’è musica più soave da proporre se non quella che lo identifichi come vittima di ladrocini. Non racconta, Gelli, che se un risarcimento viene erogato (il bancomat lo utilizzano le banche, pure quelle che falliscono con la concorrente responsabilità della politica italiana) è perchè si ritiene sussistano gli elementi, ovvero sia un giudice a ritenere fondata la pretesa. Non basta inserire la tessera, nemmeno quella del partito. Se ancora esiste qualcuno che crede a queste corbellerie, batta un colpo.

Ma veniamo alla responsabilità penale.

Secondo Gelli, che di professione fa il medico, “sul piano penale si giudicherà la colpa sanitaria in base all’assetto giurisprudenziale europeo“. Un medico, che lo ascolta, ancora fiero di avere un collega che non lo farà trattare più come un bancomat, alza gli occhi all’orizzonte e scruta, sorridente, l’assetto giurisprudenziale europeo che avanza, come un’armata di vichinghi, in suo favore. Torna a casa lieto che finalmente quei barbari, loro sì perigliosi, dei magistrati non potranno fare più i fannulloni giocando con le colpe presunte ma dovranno fare i conti con i vichinghi custodi delle norme europee. Solo a casa, dinanzi alla tv, si domanderà: ma quali saranno queste norme europee?

Seguo la responsabilità medica da più di vent’anni, studio il rapporto medico paziente, cerco di ascoltare entrambi i protagonisti del rapporto, ho grande rispetto per i medici, e sono tantissimi, che lavorano ogni giorno tra grandi sacrifici e competenze, ma non riesco ad arrendermi all’idea che a loro non si debba raccontare la verità. Ho avuto l’onore in diverse occasioni di essere relatore a convegni a loro diretti, ho conosciuto molti professionisti desiderosi di capire, ma anche molti ormai talmente suggestionati da apparizioni quali quella di Gelli e Fucci in quel di Bari, dal sindacalismo spinto, da non essere in grado nemmeno di voler guardare alla regola così come scritta perché certi che il senso non possa che essere quello dai loro beniamini così disinvoltamente raccontato.

Un esempio? Le norme vichinghe alle quali Gelli invita a guardare, dal sapore squisitamente europeo, che profuma fantasie floreali olandesi e rigore tedesco, sono invece sempre le vecchie e simpatiche regole italiane peggiorate, però, come solo una riforma bislacca poteva fare. Ma come? Si, caro dottore, la responsabilità penale del medico è più severa e contraddittoria di prima. L’ho scritto, per Utet, già prima che la novella fosse pubblicata, e ora lo ha affermato, in sentenza, anche la cassazione penale, rilevando quanto era impossibile non rilevare, nonostante Gelli e Fucci: le regole precedenti (Legge Balduzzi) erano più favorevoli, per il medico, di quelle maldestramente introdotte dalla Gelli Bianco. Ah già, dimenticavo, ma i magistrati sono dei burloni, hanno scherzato magari perché sono di una corrente non favorevole a quella di Gelli.

Ma ad aiutare Gelli interviene l’On. Fucci, con una dichiarazione che merita interesse. Ricordo, per inciso, che Fucci, medico ginecologo, che ora festeggia l’opportunità della regola così come novelletta, fu protagonista di un disegno di legge imbarazzante, in tema di responsabilità medica, che vi invito a conoscere per comprendere da dove vengano le regole di oggi (RESPONSABILITA’ MEDICA: L’ENNESIMA PROPOSTA DI LEGGE. CHE SIA UNO SCHERZO? – Nicola TODESCHINI):

benedetto fucci on. Benedetto Fucci
“Una cosa è certa. La negligenza e imprudenza resteranno punibili sempre – ha aggiunto l’on. Fucci – ma nel caso il medico dimostrasse di aver agito con scienza e coscienza allineandosi alle linee guida contenute nella norma e nell’interesse esclusivo del paziente, questi non sarà punibile.”

E’ vero, negligenza ed imprudenza rimangono punibili sempre, ma come viene assolta la sola imperizia se la contemplate quale espressione dell’errore nonostante l’adesione alle linee guida? Discute, la novella, di un’imperizia perita, contraddittoria, che è incapace di funzionare adeguatamente e che, in ogni caso, ha aggravato senza tema di smentita la severità della colpa penale. E la promessa, mancata, di fare il contrario?

Ma la lezione di diritto non si ferma qui, Gelli nell’intervista va oltre e racconta come è cambiata, anche grazie a lui, la colpa civile.

Afferma che “Sul piano civile si costruirà un meccanismo a doppio binario funzionante a partire dai pronunciamenti del tribunale di Milano”. E daje con il doppio binario, ormai in voga in ogni commento, come se fosse diventato veramente la regola mentre sarà, semmai, un’evenienza ove non venga riconosciuto, nel rapporto medico -seppur dipendente- e paziente un contratto (ed accadrà perché il bavaglio all’interpretazione delle regole esistenti, non mutate, non può essere imposto nemmeno con un’ermeneusi di regime).

E il doppio binario, o presunto tale, proprio come una coincidenza delle ferrovie dello stato sarà, secondo Gelli, “funzionante a partire dai pronunciamenti del tribunale di Milano”. Sembra di ascoltare un annuncio del capotreno: “Si avvisa la gentile clientela che a partire dalle dodici al binario due sarà funzionante un servizio di navetta verso Milano!”

Come fa un doppio binario ed essere “funzionante a partire dai pronunciamenti del Tribunale di Milano”? Soprattutto se i “pronunciamenti” peraltro nemmeno, per fortuna, poi così allineati tra loro, hanno riguardato l’interpretazione di un’altra regola (la Balduzzi)? Allora, seppur osteggiati, in via definitiva, dalla Cassazione, alcune pronunce del tribunale di Milano vollero vedere, nella regola in quei giorni vigente, la Balduzzi, l’abbandono della responsabilità contrattuale del medico dipendente. Non ebbero fortuna.

Oggi Gelli asserisce che su quelle basi, quelle che non hanno avuto fortuna, funzionerebbe la nuova regola…che confusione inaccettabile. Ma non è solo confusione, ma temo qualche cosa di più, come già allora denunciai. Il legislatore si ispira ad alcune, peraltro assai criticate, tesi giurisprudenziali di merito, facendo fare il proprio lavoro di legislatore al magistrato. Non innova, ma provoca (come disse allora Balduzzi) e lascia che il giudice innovi, in un pericoloso capovolgimento di fronti che lascia perplessi. E se la Cassazione, e non un tribunale di merito, la pensa diversamente? Non importa.

Ma al di là della confusione di idee, oltre che di ruoli, che emerge da queste dichiarazioni sibilline, il fatto è che l’art. 7 della Legge Gelli Bianco non fonda un vero doppio binario, semmai declina la propria preferenza per un’interpretazione della regola, lasciando la porta spalancata (proprio grazie ad una modificata inserita prima di licenziare il testo al Senato) alla configurazione in termini contrattuali della responsabilità del medico dipendente.

Dire la verità, in un consesso tra colleghi, è forse inopportuno?

Ma è come la spiega, tale tesi, che mette in imbarazzo, e non solo per l’uso disinvolto della lingua italiana. Gelli osserva invero che: “Vale a dire che il paziente che ha ricevuto un danno dal sistema sanitario potrà rivolgersi direttamente all’azienda ospedaliera ed essere risarcito in tempi rapidi e certi in base ai procedimenti stragiudiziali, due in particolare, che vertono: il primo è l’azione diretta sulla compagnia di assicurazione, il secondo è la conciliazione obbligatoria attraverso l’accertamento del danno.”

Ora è chiaro il suo doppio binario!

La novità, secondo lui, sarebbe che ora il paziente può rivolgersi alla struttura (lo faceva da decenni già prima!) ed essere risarcito (ma allora Gelli ha riaperto i bancomat?) in base a procedimenti stragiudiziali. Ne individua, bontà sua, due in particolare, preparatevi: “l’azione diretta sulla compagnia di assicurazione” e “la conciliazione obbligatoria attraverso l’accertamento del danno“.

Secondo Gelli, quindi, i procedimento stragiudiziali sarebbero due, il primo è l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione. Bene, tale azione, pensata inutilmente dal legislatore e non certo per favorire il procedimento, non è un rimedio stragiudiziale, ma un’opzione, che nessuno utilizzerà, prettamente giudiziale. Nessuno la utilizzerà perché scopiazzando le regole in materia di rc auto (pensate quanto raffinata è l’ispirazione) fa proprio anche il litisconsorzio della struttura medesima, e quindi perché mai dovrebbe, il danneggiato, onerarsi di una doppia chiamata quando può chiamare solo la struttura rischiando, tra l’altro, le spese solo di quest’ultima in ipotesi di reiezione della domanda?

E ancora, prevede il secondo rimedio stragiudiziale, consistente in una fantomatica “conciliazione obbligatoria attraverso l’accertamento del danno”. 

Ebbene, lo strumento, per come descritto, non esiste.

Dimentica, Gelli, che la conciliazione obbligatoria -che in ogni caso non prevede l’accertamento del danno- è stata vinta, al fotofinish, dall’accertamento tecnico preventivo, procedimento già esistente nel nostro codice di procedura civile ed utilizzato da anni, anche da chi scrive (nessuna novità quindi). La conciliazione obbligatoria, che ha rappresentato un’esperienza fallimentare, è prevista solo come alternativa, proprio per chi la vuole, all’accertamento tecnico, e tra l’altro non è nemmeno coordinata alle regole che la vorrebbero disciplinare (a proposito della confusione che regna).

Come quando si recita in film parlato in una lingua che non si conosce sarebbe opportuno, insomma, essere doppiati.

Ma non temete, Gelli poi abbassa il tono alto della prima parte della sua dichiarazione e si rende comprensibile ai più:

“Mi spiego: il medico potrà essere chiamato in causa anche se l’azienda dovesse risarcire il paziente a rendere conto del proprio operato. La struttura valuterà la responsabilità del professionista e dinanzi ad un errore accertato per colpa grave potrà fare un’azione di rivalsa e fare la segnalazione alla Corte dei Conti per recuperare quota parte del danno che il professionista ha eventualmente commesso.”

Ora che si è spiegato di più, è tutto chiaro, anche il funzionamento del bancomat.

 

 


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