Riforma Gelli della responsabilità medica: ecco le novità per i pazienti

Riforma Gelli della responsabilità medica: ecco le novità per i pazienti

Avv. Nicola Todeschini Responsabilità del medico dipendente, Responsabilità della struttura ospedaliera

Dopo un tortuoso iter, accompagnato dalle pressanti invocazioni di alcuni sindacati dei sanitari ma osteggiata da più parti arriva dunque in Gazzetta ufficiale la tanto sospirata riforma Gelli della responsabilità medica.

Sono già al lavoro su una prossima pubblicazione che affronterà tutte le più importanti novità ma intanto anticipo, come già nel mio saggio pubblicato nella rivista Quotidiano Giuridico, di Utet, il mio pensiero.

Le due più significative novità riguardano la responsabilità penale e civile del medico che saluta l’infelice esperienza della Balduzzi che aveva discusso di colpa lieve e colpa grave per abbracciare una singolare, ma contraddittoria, esclusione della punibilità del sanitario imperito seppur perito esecutore delle raccomandazioni delle linee guida, o in mancanza di esse delle buone pratiche clinico-assistenziali sempre che, dice la norma, le raccomandazioni siano adeguate al caso concreto: benvenuto alla nuova categoria della imperizia perita !

Non v’è chi non veda la contraddizione, insanabile, rappresentata dall’ipotesi di una condotta imperita ma…perita (perché aderente alle linee guida adeguate al casco concreto). La contraddizione, invero, era già presente nel vituperato art. 3 della Legge Balduzzi, anche se qualche autore aveva tentato di spiegare la contraddizione, seppur in modo per me non condivisibile, suggerendo esistesse un margine nell’errore nel quale potrebbe il sanitario cadere selezionando le linee guida ed applicandole. Ebbene, tale interpretazione, se mai condivisibile, non regge al confronto con il nuovo testo poiché oggi è imposta l’adeguatezza della linea guida al caso concreto, con l’effetto che applicare una linea guida nona adeguata non scuserebbe mai.

A cosa ha pensato quindi il legislatore che si riproponeva (vedremo se si trattava di una bugia che in tanti hanno seguito acriticamente) di combattere la medicina difensiva? Lo vedremo, intanto ha dato il consueto aiutino alle compagnie di assicurazione, confermano l’utilizzo delle tabelle per l’r.c. auto, ma si sa che almeno ogni 5 anni scade il termine di prescrizione entro il quale la lobby delle compagnie di assicurazione ha diritto a maggiori profitti (perdonerete l’amaro umorismo).

 

Ma per i pazienti, che cosa cambia?

Non cambia nulla, diciamocelo francamente.

Io stesso non ho mai invitato un mio cliente a depositare una denuncia, se non in casi gravissimi, perché non ho mai ritenuto che il tribunale penale fosse il luogo migliore ove discutere un caso di c.d. malasanità. Anzi, come ho spiegato in un altro post, denunciare può addirittura essere controproducente, perché in sede penale non si cerca di rintracciare un errore che causi un danno risarcibile, come accade in sede civile, ma punire personalmente chi sia responsabile della condotta e tale accertamento è particolarmente difficoltoso.

 

E la responsabilità civile, per i pazienti, come cambia?

Ascolterai, in questi giorni, la solita fanfara delle compagnie di assicurazione che si produrrà in concerti lugubri per spaventare i danneggiati facendo credere loro che le chance di avere giustizia di un danno conseguenza di un errore siano diminuite.

Non è cosìsarà possibile agire, come ho sempre consigliato, contro la struttura sanitaria alle stesse regole di prima.

I tempi per agire non cambiano, anzi il legislatore sceglie ufficialmente due strumenti -già peraltro esistenti- che renderanno più celeri i processi: l’accertamento tecnico preventivo, che pratico da anni e, se la conciliazione non riesce, il processo breve, in luogo di quello ordinario.

Sentirai fare molta confusione, maliziosa, sui presunti maggiori oneri che d’ora innanzi dovranno gravare sul paziente per “fare causa al medico”. Si tratta di informazioni maliziose, quando va bene, o semplicemente ignoranti, quando va male.

E’ vero che la riforma indica, per chiamare in giudizio (ma non è quasi mai necessario) anche il medico dipendente, preferibilmente la responsabilità extracontrattuale (che impone maggiori fatiche al paziente) ma non esclude per nulla la responsabilità anche contrattuale (il cui regime è più vantaggioso per il paziente).

 

Piuttosto, che dire del rafforzamento della linee guida e buone pratiche e della riduzione dell’autonomia del medico?

Anziché applaudire la riforma il medico dovrebbe riflettere sulla propaganda che l’ha preceduta: in un “daje all’avvocato profittatore” ogni intervento si è concentrato sul presunto nemico, purtroppo puntando il dito anche contro il paziente, dando una marginale e, diciamocelo, un poco triste soddisfazione a chi sentiva la necessità di vendicarsi del sistema, invocando lo spettro della medica difensiva in un “tutti contro tutti” che ha confuso le idee anche a chi non sentiva il bisogno di essere rappresentato così poco dignitosamente.

E’ il modo migliore per far passare sotto silenzio le vere beneficiarie dei provvedimenti di riforma, le compagnie di assicurazione, che incassano dallo stato, ad ogni piè sospinto, favori ingiustificati, e limitare la reazione alla compressione, ormai ingravescente e perigliosa, dell’autonomia del medico, della quale ho discusso anche qui in riferimento al decreto appropriatezza.

Dobbiamo temerla tutti perché saremo esposti alla vera nuova medicina difensiva: prima ci hanno raccontato che il medico era costretto ad esami inutili e quindi a sprecare risorse, oggi invece sarà costretto ad allinearsi a linee guida che, potete giurarlo, saranno redatte sotto suggerimento dei poteri forti, delle lobby, delle case farmaceutiche, e che non saranno certo ispirate, come dovrebbero, alla miglior scienza. Se così non fosse, perché mai lasciare che non sia la scienza a suggerirle?

E’ una mia fantasia? No, lo pensa anche la Corte di Cassazione Penale.

Se quindi vuoi veramente sapere come cambia la responsabilità medica leggi il mio contributo, appena pubblicato sul Quotidiano Giuridico , e corredato della tabella con le maggiori novità rispetto alla legge Balduzzi.

Qui sotto, in allegato, troverai il testo completo della riforma.


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